Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1738 del 17 maggio 1976

(3 massime)

(massima n. 1)

La presupposizione - quale obiettiva situazione di fatto, comune ad entrambi i contraenti ed indipendente dalla loro volontà, che i contraenti medesimi, pur non facendone espresso riferimento nel negozio abbiano sottinteso come premessa implicita e determinante del consenso - può ricorrere non solo nel contratto fra i privati, ma anche nei contratti stipulati dalla P.A. jure privatorum, ancorché rivolti al perseguimento di fini di interesse pubblico e derivanti la loro efficacia da provvedimenti amministrativi; invero, in tale seconda ipotesi, un diverso trattamento, rispetto al negozio stipulato fra privati, snaturerebbe il mezzo giuridico scelto dall'amministrazione stessa col porre la sua attività sul piano dell'autonomia privata, e le consentirebbe un possibile ingiusto approfittamento di circostanze alteranti il programmato equilibrio del contratto.

(massima n. 2)

Le norme di cui negli artt. 1467, comma secondo e 1469 c.c., secondo cui il contratto non può essere risolto per la sopravvenuta eccessiva onerosità quando questa rientra nell'alea normale del contratto, oppure quando quest'ultimo sia aleatorio per sua natura o per volontà delle parti, sono applicabili anche ai casi di presupposizione diversi da quelli contrassegnati dai particolari requisiti stabiliti dall'art. 1467 primo comma c.c., sempre che la situazione presupposta rientri in quella che forma oggetto dell'alea.

(massima n. 3)

Nel contratto in cui sia ravvisabile una presupposizione, e cioè un'obiettiva situazione di fatto che i contraenti, pur non facendone menzione, abbiano sottinteso e tenuto presente come premessa implicita nel consenso, indipendente dalla loro volontà, ove la situazione presupposta già difetti al momento della conclusione negozio, si verifica un'ipotesi di nullità del contratto, risolvendosi detto difetto in una mancanza di causa; ove invece la situazione presupposta venga successivamente meno, nella fase esecutiva del contratto concluso, si verifica una risolvibilità del medesimo per fatto non imputabile alle parti, comportante l'esigenza di un ripristino della loro posizione economica anteriore, con la reintegrazione in forma specifica, ovvero con la riparazione mediante equivalente in denaro, se la prima non sia possibile.

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