Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4005 del 15 aprile 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

La rivalutazione secondo gli indici Istat degli accantonamenti annui delle quote di trattamento di fine rapporto, prevista dall'art. 2120, c.c. (nel nuovo testo introdotto dalla L. 29 maggio 1982, n. 297) mira a consegnare gli effetti del decorso del tempo sulle somme via via accantonate, nell'ambito dell'operazione di liquidazione del detto trattamento nella misura dovuta al momento della cessazione del rapporto di lavoro; l'applicazione di tale normativa non esclude il risarcimento, secondo gli artt. 429, terzo comma, c.p. c. e 150 att. c.p.c., del maggior danno per la svalutazione monetaria verificatasi da tale momento a quello dell'effettivo soddisfo.

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