Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4554 del 31 ottobre 1989

(3 massime)

(massima n. 1)

L'istituto della presupposizione - introdotto in modo espresso ed in via generale nel nostro ordinamento dalla norma dell'art. 1467 c.c. - ricorre quando una determinata situazione di fatto o di diritto (passata, presente e futura) possa ritenersi tenuta presente dai contraenti nella formazione del loro consenso - pur in mancanza di un espresso riferimento ad essa nelle clausole contrattuali - come presupposto condizionante il negozio (cosiddetta condizione non sviluppata o inespressa). A tal fine, pertanto, si richiede: 1) che la presupposizione sia «comune» a tutti i contraenti; 2) che l'evento supposto sia stato assunto come «certo» nella rappresentazione delle parti (ed in ciò la presupposizione differisce dalla condizione); 3) che si tratti di presupposto «obiettivo», consistente, cioè, in una situazione di fatto il cui venir meno o il cui verificarsi sia del tutto indipendente dalla attività e volontà dei contraenti e non corrisponda, integrandolo, all'oggetto di una specifica loro obbligazione.

(massima n. 2)

La nullità degli atti giuridici aventi per oggetto immobili costruiti senza concessione edilizia, ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione, sancita dall'art. 15 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, può essere dedotta e fatta valere in giudizio soltanto dall'acquirente, a tutela del cui interesse essa è stata prevista.

(massima n. 3)

La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta — ai sensi dell'art. 1467 c.c. — non può essere fatta valere dalla parte che, con il suo inadempimento, abbia ritardato la esecuzione del contratto, rendendo necessario il ricorso della parte adempiente alla tutela giudiziaria; infatti, essendo posto a carico della parte inadempiente il rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione (art. 1221 c.c.), deve a fortiori ritenersi che sia a carico della stessa parte la sopravvenienza dell'eccessiva onerosità, la quale, rispetto all'ipotesi dell'impossibilità della prestazione, costituisce una situazione meno grave.

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