Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1374 del 9 febbraio 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Il momento della pronuncia della sentenza, nel quale il magistrato deve essere legittimamente preposto all'ufficio per potere adottare un provvedimento giuridicamente esistente, va identificato con quello della deliberazione della decisione – il cui contenuto, nelle controversie soggette al rito del lavoro, è portato immediatamente a conoscenza della parte con la lettura del dispositivo in udienza – mentre i successivi momenti dell'iter formativo, e cioè la stesura della motivazione, la sottoscrizione e la pubblicazione, non incidono sulla sostanza della pronuncia, sicché, ai fini dell'esistenza dell'atto, è irrilevante che dopo la decisione il giudice singolo, o uno dei componenti l'organo collegiale, per circostanze sopravvenute come il trasferimento o il collocamento fuori ruolo o a riposo, sia cessato dalle funzioni presso l'ufficio investito della controversia.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.