Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 104 del 26 gennaio 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Il conflitto di giurisdizione, denunciabile ai sensi dell'art. 362 c.p.c., si verifica quando due giudici, appartenenti ad ordini diversi, abbiano definito in termini contrastanti la stessa questione di giurisdizione, e, quindi, postula che le domande, dinanzi ad essi rispettivamente proposte, presentino identitą anche di petitum. Pertanto, con riguardo alla sentenza del giudice amministrativo, che abbia respinto l'impugnazione contro un provvedimento di chiusura di un laboratorio di analisi chimiche, per difetto di autorizzazione prefettizia, ed alla sentenza del giudice ordinario, che abbia accolto la domanda di pagamento di compensi per l'attivitą di detto laboratorio, sul rilievo della non occorrenza di quella autorizzazione, deve escludersi la configurabilitą dell'indicato conflitto, alla stregua della diversitą dell'oggetto delle rispettive controversie (non rilevando la divergenza della soluzione, ai fini del merito, del predetto problema della necessitą o meno dell'autorizzazione).

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