Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 7935 del 6 agosto 1990

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel caso in cui il cittadino straniero agisca in giudizio davanti al giudice italiano, la verifica della sussistenza della condizione di reciprocitą di cui all'art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile non investe una questione attinente alla giurisdizione, ma implica soltanto una questione di merito, comportando per lo straniero attore non ammesso a godere nel nostro Paese dei diritti civili, per difetto di quella condizione, l'infondatezza della richiesta tutela giurisdizionale.

(massima n. 2)

Ai sensi dell'art. 41 c.p.c., che richiama gli artt. 365 ss. c.p.c., il ricorso per regolamento di giurisdizione ed il relativo controricorso debbono essere sottoscritti da avvocato munito di procura speciale, con conseguente inidoneitą allo scopo del mandato generale alle liti rilasciato anteriormente alla proposizione del regolamento e di quello, pur speciale, conferito da parte del titolare di tale mandato, che non sia anche procuratore ad negotia.

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