Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7101 del 6 luglio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ampia accezione di credito di lavoro, cui č applicabile la norma dell'art. 429, terzo comma, c.p.c. in tema di rivalutazione monetaria ed interessi, č compreso anche il risarcimento del danno subito dal lavoratore per la mancata adozione, da parte del datore di lavoro, delle misure necessarie a tutelare l'integritā fisica dei dipendenti (art. 2087 c.c.), essendo tale danno di origine anche contrattuale e strettamente connesso con lo svolgimento del rapporto di lavoro.

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