Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5454 del 7 giugno 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Dal coordinamento dell'art. 16 delle preleggi, che ammette lo straniero a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino italiano a condizione di reciprocitā, con l'art. 24, primo comma della costituzione – per il quale tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi – si deduce che allo straniero, non diversamente che al cittadino, č riconosciuto il potere di azione, il quale, in quanto non direttamente contemplato dall'art. 16, citato, non č soggetto alla condizione di reciprocitā posto da detta norma.

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