Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5401 del 6 giugno 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

La richiesta, da parte del lavoratore, ed in relazione alla medesima attivitą lavorativa di fatto svolta, di una qualifica inferiore a quella domandata con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ma superiore a quella attribuitagli dal datore di lavoro, non modifica i termini sostanziali della controversia, stante l'identitą della causa petendi, e pertanto, non configura una domanda nuova preclusa in appello.

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