Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2997 del 10 aprile 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

La determinazione del giudice, adito con la domanda principale, di non separare da questa la domanda riconvenzionale di competenza di un giudice superiore e di rimettere a questo la decisione dell'intero processo non comporta la decisione d'una questione di competenza, ma contiene una valutazione discrezionale sul miglior modo di tutelare le contrapposte esigenze dell'unico processo e della rapidità delle decisioni, sicché la relativa pronunzia, avendo carattere ordinatorio, non è suscettibile di impugnazione con regolamento di competenza.

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