Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2685 del 3 aprile 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Il trattamento economico dovuto dall'Enasarco agli agenti di commercio in caso di risoluzione del rapporto di agenzia, essendo causalmente correlato alla contribuzione che obbligatoriamente il preponente corrisponde a detto ente, ha natura previdenziale — acquisita per effetto dell'evoluzione della disciplina pattizia e legislativa, che ha in tal senso trasformato l'indennitā originariamente dovuta ai sensi degli artt. 8 e 11 dell'accordo collettivo 30 giugno 1938, al fine di garantire l'agente dal rischio della inadempienza del preponente — e, pertanto, non č suscettibile di rivalutazione automatica ex art. 429, terzo comma, c.p.c.

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