Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2400 del 22 marzo 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Con riguardo all'azione revocatoria ordinaria, che č proponibile anche a tutela di posizioni creditorie soggette a condizione od a termine, e che investe l'atto dispositivo compiuto dal debitore, al fine di conseguirne una declaratoria d'inefficacia nei confronti del creditore istante (ovvero, se esperita dal curatore contro l'atto dispositivo del fallito, nei confronti di tutti i creditori del fallito stesso), l'eventus damni č ravvisabile non soltanto quando si determini la perdita, in tutto od in parte, della garanzia patrimoniale offerta dal debitore, ma anche quando si verifichi maggiore difficoltā, incertezza o dispendio nell'esazione coattiva del credito. Pertanto, nel caso di azione revocatoria contro la prestazione di garanzia fideiussoria, il suddetto requisito non resta escluso dalla circostanza che la fideiussione preveda una facoltā di recesso, o che l'obbligato principale non si sia ancora reso inadempiente, ed altresė prescinde da ogni valutazione circa la consistenza della situazione patrimoniale di detto garantito e la sua eventuale solvibilitā (anche alla stregua della facoltā del creditore, nella solidarietā passiva, di chiedere l'integrale pagamento a ciascuno dei coobbligati).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.