Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7844 del 15 luglio 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

La causa o ragione del negozio si identifica con la funzione economico-sociale dell'atto di autonomia privata nella sintesi dei suoi elementi essenziali e l'accertamento da parte del giudice di merito degli elementi costitutivi del negozio giuridico fa presumere, di regola, l'esistenza della corrispondente causa tipica, salva la prova di un diverso intento pratico delle parti.

(massima n. 2)

La violenza per assurgere a causa di invaliditā del contratto deve concretarsi nella minaccia attuale di un male futuro, dipendente in qualche modo dal comportamento dello stesso autore della vis compulsiva in quanto se la rappresentazione di un pericolo di danno non deriva dal comportamento del minacciante, bensė dalla considerazione di altre circostanze che sfuggono al dominio del medesimo, tale semplice metus ab intrinseco, ove anche incida sul processo formativo della volontā negoziale, facendo venir meno quella libertā di determinazione cui ogni contrattazione deve essere informata, non č idoneo ad invalidare il negozio. (Nella specie la Suprema Corte enunciando il surriportato principio ha ritenuto corretta la decisione con la quale era stata esclusa l'invaliditā per preteso vizio del consenso nella minaccia di denuncia penale per illecito edilizio, perché la procedibilitā ex officio dello eventuale procedimento penale e quindi la sua inevitabilitā escludevano l'esistenza di un metus ab extrinseco riconducibile all'art. 1435 c.c.).

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