Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1743 del 6 marzo 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel rito del lavoro non č consentito in appello il mutamento della causa petendi della domanda originaria, ancorché esso non involga una trasformazione obiettiva del contenuto intrinseco della domanda stessa, essendo in detta fase precluse anche modifiche (salvo quelle meramente quantitative) che comportino non una mutatio ma solo una emendatio libelli, la quale č permessa solo all'udienza di discussione di primo grado, previa autorizzazione del giudice e nella ricorrenza dei gravi motivi previsti dalla legge (art. 420, primo comma, c.p.c.).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.