Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4334 del 24 ottobre 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

La norma dell'art. 11, primo comma, delle disposizioni sulla legge in generale, nel sancire (con formulazione identica a quella accolta dall'art. 2 del c.c. del 1865 e costituente, a sua volta, la traduzione letterale dell'art. 1, n. 2, delle preleggi del codice napoleonico) che la legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo, non detta un principio inderogabile in tema di efficacia della legge nel tempo, ma — nonostante l'espunzione, dal testo originario della norma, dell'inciso «di regola» — si limita ad indicare un canone interpretativo nel senso della normale irretroattività, senza escludere che la legge possa avere efficacia retroattiva per sua stessa previsione esplicita o implicita, secondo una indagine che è riservata al giudice del merito e che non può prescindere dall'intenzione del legislatore quale manifestata dai lavori preparatori.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.