(massima n. 1)
La domanda possessoria resta sottratta alla competenza per materia del pretore e devoluta al giudice della causa petitoria, a norma dell'art. 704, comma primo, c.p.c., solo quando, oltre agli ulteriori elementi costitutivi della fattispecie derogatoria (anterioritā della proposizione dell'azione petitoria rispetto a quella possessoria; posterioritā dell'accadimento dei fatti prospettati come lesivi del possesso rispetto all'instaurazione del giudizio petitorio; connessione oggettiva tra i due procedimenti), concorra il requisito dell'identitā soggettiva delle parti, per la sussistenza del quale, se č irrilevante che nel giudizio petitorio siano presenti anche altre parti, č perō necessario che tutte le parti del giudizio possessorio siano anche parti in quello petitorio.