Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 8 del 7 gennaio 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

La sopravvenuta inidoneitą permanente del lavoratore a svolgere regolarmente le mansioni assegnategli trova disciplina non nell'art. 2110 c.c. – che presuppone un impedimento temporaneo del lavoratore affetto da malattia, anche reiterata, a prestare l'attivitą dovuta – bensģ nella norma dell'art. 1464 c.c., il quale, regolando gli effetti dell'impossibilitą parziale della prestazione nei contratti sinallagmatici, prevede la possibilitą del recesso dell'altra parte, ove questa non abbia un interesse apprezzabile a ricevere un adempimento parziale, con la conseguenza per l'imprenditore dell'adozione di un giustificato motivo di licenziamento, a norma dell'art. 3 della L. 15 luglio 1966, n. 604, per ragioni inerenti all'attivitą produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa.

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