Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5087 del 11 giugno 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della decorrenza delle prescrizioni brevi in tema di risarcimento del danno da fatto illecito costituente reato, il terzo comma dell'art. 2947 c.c. prende in considerazione con riferimento alla ipotesi di fatto sottoposta all'esame del giudice penale, la data di estinzione del reato per causa diversa dalla prescrizione e quella della sentenza irrevocabile nel giudizio penale, nel cui novero sono comprese anche le pronunce intervenute in periodo istruttorio con formula di proscioglimento, ed a cui vanno equiparate anche quelle impropriamente emesse in forma di decreto di archiviazione, perché date in esito ad una vera istruttoria, con la conseguenza che qualora il provvedimento di archiviazione sia stato emesso ritualmente, ai sensi dell'art. 74 c.p.p., per essersi l'azione penale arrestata in limine, il termine di prescrizione dell'azione di risarcimento decorre dal giorno del fatto illecito e non dalla data del predetto decreto.

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