Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4226 del 7 maggio 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

Con riguardo a clausola che prevede la risoluzione di diritto del contratto in caso di mancata prestazione entro il termine pattuito, la proroga del termine, concessa dal creditore, non rappresenta comportamento incompatibile con l'intenzione di valersi del patto stesso, che rimane efficace nel suo originario contenuto in relazione al termine cosģ modificato.

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