Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3020 del 27 marzo 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

La restituzione di somme indebitamente corrisposte costituisce una obbligazione pecuniaria nascente dalla legge e, pertanto, in ordine ad essa č applicabile la disciplina dettata per le obbligazioni in generale, compresa la norma del secondo comma dell'art. 1224 c.c., concernente il risarcimento del maggior danno subito a seguito dell'inadempimento, ovvero della mancata tempestiva restituzione, ove ricorrano gli estremi richiesti da tale norma e, in particolare, la colpa del debitore.

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