Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 214 del 14 gennaio 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

Le clausole dei contratti collettivi le quali prevedono, nelle controversie riguardanti i rapporti di cui all'art. 409 c.p.c., l'arbitrato irrituale, senza far espresso riferimento alla facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria, non sono per ciò stesso affette da nullità, giacché, avuto riguardo al precetto dell'art. 24 Cost. ed alle norme dettate dall'art. 5 della L. n. 533 del 1973 e dall'art. 6 della Convenzione 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848), una tale facoltà è da ritenersi automaticamente inserita nelle dette clausole. Consegue che, essendo l'arbitrato irrituale previsto dal C.C.N.L. 9 ottobre 1979 per i dirigenti di aziende industriali alternativo — e non esclusivo — rispetto all'azione giudiziaria, la relativa facoltà se viene meno ove le parti abbiano investito della vertenza il collegio arbitrale, risorge ove il provvedimento non pervenga alla sua conclusione con il dolo.

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