Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1498 del 11 febbraio 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel nuovo rito del lavoro, la disposizione dell'undicesimo comma dell'art. 420 c.p.c. – secondo cui «a tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l'ufficio» – si riferisce soltanto alle notificazioni e comunicazioni necessarie per la instaurazione del contraddittorio nelle ipotesi (contemplate dai commi ottavo e nono dello stesso articolo) di chiamata in causa a norma degli artt. 102, secondo comma, 106 e 107 c.p.c. e, pertanto, non è applicabile in ordine alla citazione dei testimoni, la quale è disciplinata dalla regola generale dell'art. 250 c.p.c., secondo cui l'intimazione di comparire è rivolta ai testi dall'ufficiale giudiziario su richiesta della parte interessata, con la conseguenza, in caso di ingiustificata inerzia della medesima, della sua decadenza dalla prova ai sensi dell'art. 104 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.