Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 766 del 6 febbraio 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di competenza per materia del giudice del lavoro, l'art. 409 c.p.c. contempla ogni controversia nella quale la pretesa fatta valere in giudizio si ricolleghi ad un rapporto di lavoro in atto, ovvero estinto, oppure anche soltanto da costituirsi. Pertanto, deve ritenersi controversia individuale di lavoro, assegnata alla competenza per materia del pretore, ai sensi degli artt. 409 e 413 c.p.c., anche quella nella quale il lavoratore fa valere il proprio diritto all'assunzione al lavoro oppure altri diritti patrimoniali (risarcimento dei danni) nascenti dalla mancata assunzione stessa, in violazione di precisi obblighi negoziali o legali. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto la competenza del giudice del lavoro in un'ipotesi in cui i lavoratori dipendenti di una societą domandavano, nei confronti del socio di maggioranza, l'adempimento dell'obbligo sottoscritto personalmente da questo ultimo, di assumerli presso altra azienda da lui medesimo controllata).

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