Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5536 del 10 settembre 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Notificato l'atto di precetto per il pagamento di un credito pecuniario, senza che il precettante abbia indicato se intende procedere ad espropriazione mobiliare (di competenza del pretore) od immobiliare (di competenza del tribunale), se nel precetto è contenuta elezione di domicilio in un luogo che sia sede di pretura e di tribunale, ovvero, qualora manchi elezione di domicilio, se il precetto è notificato in un luogo che sia sede di pretura e di tribunale, l'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il precetto, prima che sia stata iniziata l'esecuzione, può essere proposta dal precettato davanti al pretore ovvero al tribunale.

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