Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 55 del 7 gennaio 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel rito del lavoro, in cui sono vietate le udienze di mero rinvio (art. 420, ultimo comma, c.p.c.) con la conseguente inapplicabilitą degli artt. 181 e 309 c.p.c., l'eventuale fissazione di una nuova udienza di discussione a seguito dell'assenza di tutte le parti contendenti, determina una mera irregolaritą processuale, ma non la nullitą dei successivi atti processuali posti in essere senza violazione della garanzia del contraddittorio e del correlato principio dell'art. 101 c.p.c.

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