Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5212 del 26 agosto 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

L'atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. ha natura recettizia dovendo essere portato a conoscenza della controparte, con la conseguenza che tale atto non produce alcun effetto interruttivo del termine di prescrizione in caso di nullitą della notificazione di esso.

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