Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2149 del 26 marzo 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Con riguardo a precetto per il pagamento di una somma di denaro, l'opposizione dell'intimato, rivolta a denunciarne l'irregolarità formale, configura opposizione agli atti esecutivi, ed è funzionalmente devoluta, a norma dell'art. 617 primo comma c.p.c., al giudice che il creditore abbia indicato in detto precetto come competente per l'esecuzione (in conformità di quanto disposto dall'art. 480 terzo comma c.p.c.). Peraltro, in difetto di tale specifica indicazione, può darsi rilievo anche all'intestazione dell'atto, con la conseguenza che, quando in questa intestazione risulti una determinata pretura, il precetto medesimo è qualificabile come atto preliminare di un'espropriazione forzata di cose mobili o di crediti, e la suddetta opposizione, in applicazione del citato art. 617, spetta alla cognizione del pretore di quell'ufficio giudiziario.

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