Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2134 del 25 marzo 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella controversia avente ad oggetto la legittimitą, o meno, del licenziamento del lavoratore dipendente, non costituisce alcuna illegittima immutazione del titolo del recesso la deduzione — svolta nel giudizio — che la circostanza di fatto dell'assenza del lavoratore oltre il termine di comporto per malattia, anche in ipotesi di plurime assenze discontinue e frazionate per diverse infermitą, debba essere considerata come ipotesi di recesso del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2110 c.c., anziché come ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.