Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2060 del 24 marzo 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Nelle cause di opposizione agli atti esecutivi sono passivamente legittimati e litisconsorti necessari tutti i soggetti del processo esecutivo indicati dall'art. 485, primo comma, c.p.c. e cioč il creditore procedente, il debitore esecutato, i creditori intervenuti e gli altri eventuali interessati.

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