Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1677 del 12 marzo 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Con riguardo al giudizio conclusosi in primo grado con l'accertamento dell'illegittimitā del licenziamento e la condanna al risarcimento del danno in favore del lavoratore non č precluso al datore di lavoro di eccepire in grado d'appello – al fine di veder ridotto al limite legale delle cinque mensilitā di retribuzione il danno subito dal lavoratore prima dell'ordine di reintegrazione – la cosiddetta compensatio lucri cum damno per aver il lavoratore suddetto trovato un'altra occupazione e percepito quindi un altro reddito, atteso che l'allegazione di tale circostanza di fatto non ha carattere della eccezione in senso proprio e quindi non č soggetta alle preclusioni di cui all'art. 437 c.p.c.

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