Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1612 del 10 marzo 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

La contestazione del debitore circa la regolaritā formale del precetto, per mancata indicazione della notifica del titolo esecutivo, configura opposizione agli atti esecutivi ai sensi del primo comma dell'art. 617 c.p.c. e va proposta – qualora la parte istante abbia provveduto alla dichiarazione di residenza o all'elezione di domicilio nel comune ove ha sede il giudice competente per l'esecuzione – davanti a questi; mentre, qualora il creditore abbia omesso le suddette indicazioni, l'opposizione va proposta davanti al giudice del luogo in cui il precetto č stato notificato, verificandosi lo spostamento di competenza nel foro del debitore.

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