Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 430 del 26 gennaio 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

L'analogia costituisce un criterio interpretativo cui il giudice può e deve fare ricorso non soltanto nell'interpretazione della legge – in relazione alla quale tale strumento ermeneutico è espressamente previsto (art. 12 preleggi) – ma anche nella interpretazione delle disposizioni di un contratto, ove questo, come è tipico del contratto collettivo, detti regole generali per categorie di casi anziché per casi singoli. (Nella specie, si trattava di stabilire se l'indennità maneggio denaro, prevista dal contratto collettivo applicabile ai lavoratori della stessa azienda, in favore dei cassieri e dei commessi di cassa, potesse essere riconosciuta ad un lavoratore, della medesima azienda, che, per le mansioni di trovarobe assistente arredatore, richiedeva di volta in volta somme necessarie per pagare i fornitori dei materiali di scena).

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