Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4211 del 17 luglio 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

L'errore di calcolo del giudice del merito, che non sia riconducibile all'impostazione dell'ordine delle operazioni matematiche necessarie per ottenere un certo risultato, ma sia meramente materiale, e consista cioč in un'erronea utilizzazione delle regole matematiche sulla base di presupposti numerici esattamente determinati, non č denunciabile con ricorso per cassazione, potendo essere fatto valere solo con l'apposita procedura di correzione contemplata dagli artt. 287 e seguenti, c.p.c.

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