Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2567 del 17 aprile 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

L'interpretazione della conciliazione giudiziale è compito istituzionalmente demandato al giudice del merito il cui convincimento è sindacabile soltanto sotto il profilo della insufficienza o della contraddittorietà della motivazione. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice del merito che, esaminando una conciliazione giudiziale intervenuta tra un lavoratore – il quale aveva rinunciato alla impugnativa del licenziamento, oggetto del giudizio in corso – ed il datore di lavoro – il quale aveva attribuito al primo una determinata somma a titolo di integrazione dell'indennità di anzianità – aveva escluso che il lavoratore avesse anche rinunciato a far valere ulteriori pretese in ordine all'esatta liquidazione dell'indennità d'anzianità).

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