Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2444 del 12 aprile 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

L'essersi la parte convenuta «rimessa alla giustizia» non implica preventiva acquiescenza ad una sentenza qualunque essa sia e non preclude quindi alla stessa parte di gravarsi avverso una decisione che poi le risulti soggettivamente ingiusta; né a ciò è di ostacolo, nel rito del lavoro, la disciplina degli artt. 416 e 437 c.p.c., perché l'obbligo del convenuto di proporre con la comparsa di costituzione tutte le eccezioni in senso proprio a pena di decadenza, e la preclusione in appello di nuove eccezioni non impediscono la deduzione, in qualunque momento, di mere difese dirette a contestare l'esistenza o la portata del fatto costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio dall'attore.

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