Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1920 del 9 marzo 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

Č soggetta al rito del lavoro la controversia avente ad oggetto la corresponsione di compensi dovuti all'avvocato che – pur senza patto di esclusiva e pur autorizzato ad avvalersi dell'opera (marginale) di altri professionisti – abbia prestato la propria attivitā professionale in favore altrui, con i requisiti della continuitā e del coordinamento, il quale ultimo si realizza allorché vi sia un collegamento funzionale di detta attivitā e di quella del destinatario della prestazione professionale, nel senso che l'una concorra alla realizzazione dei fini dell'altra in un sistema di distribuzione di funzioni attuato da quest'ultimo e di cui possono essere elementi rivelatori le direttive eventualmente impartite dal cosiddetto datore di lavoro all'avvocato circa le modalitā di svolgimento dell'attivitā lavorativa ovvero la circostanza che il professionista assicuri la propria disponibilitā in maniera vincolante ed a discapito della propria autonomia con conseguente necessitā di limitare la propria clientela.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.