Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1655 del 26 febbraio 1985

(3 massime)

(massima n. 1)

Nel nuovo rito del lavoro, la costituzione del convenuto, che, in violazione del primo comma dell'art. 416 c.p.c., non sia stata effettuata «almeno dieci giorni prima dell'udienza», non è né nulla né inammissibile e comporta soltanto, per il convenuto tardivamente costituitosi, l'obbligo — alla stessa stregua di ciò che si verifica in caso di costituzione tardiva del contumace — di accettare il processo nello stato in cui si trova, con la conseguente decadenza, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, dalla possibilità di proporre eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d'ufficio.

(massima n. 2)

In tema di computo dei termini processuali, qualora la legge non preveda espressamente che si tratta di termine libero, con esclusione cioè dal computo stesso sia del giorno iniziale che di quello finale, opera il criterio generale di cui all'art. 155 c.p.c., secondo il quale non vanno conteggiati il giorno e l'ora iniziali, computandosi invece quelli finali. Pertanto, in difetto della previsione suddetta, anche il termine di dieci giorni prima dell'udienza di discussione, previsto dall'art. 416 c.p.c. per la tempestiva costituzione del convenuto nelle controversie di lavoro, va computato escludendo il dies a quo, costituito dal giorno dell'udienza, ed includendo, come l'ultimo utile per il compimento dell'atto, il decimo giorno precedente l'udienza stessa.

(massima n. 3)

Nel nuovo rito del lavoro, la costituzione del convenuto, che, in violazione del primo comma dell'art. 416 c.p.c., non sia stata effettuata «almeno dieci giorni prima dell'udienza», non è né nulla né inammissibile e comporta soltanto, per il convenuto tardivamente costituitosi, l'obbligo – alla stessa stregua di ciò che si verifica in caso di costituzione tardiva del contumace – di accettare il processo nello stato in cui si trova, con la conseguente decadenza, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, dalla possibilità di proporre eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d'ufficio.

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