Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1453 del 19 febbraio 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

La misura della svalutazione monetaria costituisce nozione di fatto rientrante nella comune esperienza, e, pertanto, la relativa determinazione attiene all'esercizio del potere discrezionale del giudice del merito il quale, nell'avvalersene, non è tenuto a indicare gli elementi sui quali la determinazione stessa si fonda, riferendosi questa a un fatto notorio che può essere posto a fondamento della decisione senza bisogno di prova e senza che la sua valutazione sia censurabile in cassazione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.