Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1099 del 9 febbraio 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

Il tentativo di conciliazione, previsto dall'art. 420 (nuovo testo) c.p.c., pur essendo obbligatorio, non č previsto a pena di nullitā ed č rimesso al potere discrezionale del giudice del merito, al quale compete il dovere funzionale di valutare, in relazione anche agli assunti delle parti ed al loro comportamento processuale, se sussista o meno una possibilitā, anche remota, di esito favorevole. La sua omissione, pertanto, non incide sulla validitā dello svolgimento del rapporto processuale.

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