Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 721 del 30 gennaio 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel nuovo rito del lavoro, la mancata comparizione della parte all'udienza di cui all'art. 420 c.p.c. non costituisce prova a carico della stessa, ma solo un comportamento discrezionalmente valutabile dal giudice del merito, come indizio ai fini della decisione, in concorso con altri argomenti di prova.

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