Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6658 del 21 dicembre 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

La correzione di un errore materiale della sentenza di primo grado, dopo la proposizione del gravame, spetta al giudice di secondo grado, e deve precedere l'esame dell'impugnazione. L'esercizio del relativo potere, peraltro, postula l'istanza di una delle parti, la quale, se proveniente dall'appellato, può anche essere formulata in sede di costituzione.

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