Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6603 del 17 dicembre 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'esecuzione per espropriazione forzata immobiliare, qualora, all'udienza fissata per la vendita con incanto del bene pignorato, non siano presenti soggetti legittimati a promuovere il compimento di atti esecutivi (creditore pignorante e creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo), il giudice dell'esecuzione difetta del potere di ordinare la vendita medesima, con la conseguenza che questa, ove venga ugualmente disposta, č affetta da nullitā assoluta ed insanabile, la quale č opponibile dall'interessato, in qualunque momento del processo esecutivo, anche all'aggiudicatario (cui non sono opponibili, ai sensi dell'art. 2929 c.c., solo le nullitā degli atti che hanno preceduto la vendita).

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