(massima n. 1)
In tema di interpretazione degli atti negoziali, deve ritenersi che una serie di dichiarazioni unilaterali aventi tanto natura confessoria, quanto di riconoscimento di debito, postulino, sul piano interpretativo, una ricostruzione dell'«intenzione delle parti» (rilevante sotto il profilo di cui all'art. 1362 c.c.) afferente, in via esclusiva, alla volontą espressa dal dichiarante, e non certamente a quella peraltro, del tutto ipotetica del destinatario di quelle dichiarazioni, con conseguente irrilevanza della circostanza che, in un primo momento prima, cioč, dell'accertamento del reale contenuto delle dichiarazioni il destinatario stesso abbia avuto un'inesatta conoscenza di queste.