Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5267 del 18 ottobre 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

Per le notificazioni eseguite in forma diversa da quella della consegna a mani proprie dell'intimato nella sua residenza, dimora o domicilio, ex art. 139 c.p.c., vale il principio della cognizione legale che si basa sulla presunzione — intesa nel senso di fondamento razionale della disciplina e non come criterio legale di distribuzione dell'onere della prova — in forza della quale chi si trova in determinati rapporti con il destinatario dà affidamento di portare l'atto a sua conoscenza con il limite naturale che il principio non può operare quando il rapporto di fiducia non vi sia per un contrasto giuridicamente qualificato di interessi, salva la responsabilità del consegnatario per l'omissione. Pertanto, qualora il destinatario della notificazione non deduca l'inesistenza del rapporto di fiducia con chi la copia dell'atto notificando ha ricevuto, tale notificazione è valida e la parte che, ciò malgrado, non si è costituita, non può richiedere la rimessione in termini ai sensi dell'art. 294 c.p.c.

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