Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3808 del 28 giugno 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio soggetto al rito del lavoro, la decadenza del convenuto, ai sensi del secondo comma dell'art. 416 c.p.c., dal diritto di proporre eccezioni processuali e di merito che (come quella di prescrizione) non siano rilevabili d'ufficio presuppone l'osservanza, da parte dell'attore, delle prescrizioni dell'art. 414 dello stesso codice, e, in particolare, di quella contenuta nel n. 4 di tale articolo. Pertanto, qualora, a causa di incompleta o inesatta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda, il convenuto non abbia avuto modo od interesse a sollevare un'eccezione in senso proprio, questa può essere proposta anche oltre il limite precisato dal citato art. 416, e quindi con la prima difesa successiva alla deduzione o all'acquisizione in giudizio, per altra via, del fatto o elemento omesso, la cui cognizione è essenziale ai fini della proposizione dell'eccezione stessa.

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