Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3727 del 26 giugno 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di infortunio sul lavoro, anche in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno (art. 1223 c.c.), l'obbligo risarcitorio del datore di lavoro responsabile è limitato, ai sensi dell'art. 10, settimo comma, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, alla parte di danno «che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e ss.», sicché, ove trattisi di infortunio mortale, la relativa quantificazione va compiuta deducendo l'indennità liquidata una tantum dall'Inail, a norma dell'art. 85 del citato decreto, in favore dei superstiti del lavoratore.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.