Cassazione civile Sez. III sentenza n. 134 del 7 gennaio 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

Si ha opposizione all'esecuzione unicamente ove s'impugni l'azione esecutiva per una questione di merito, ove si deduca cioè la ingiustizia dell'esecuzione perché senza titolo o contro il titolo esecutivo; si ha invece l'opposizione agli atti esecutivi, prevista dall'art. 617 c.p.c., in ogni altro caso in cui si denunzino irregolarità formali del titolo esecutivo e del precetto, le quali, oltreché concernere la nullità della notificazione del titolo esecutivo, possono riguardare anche l'invalidità del pignoramento immobiliare perché privo della sottoscrizione prescritta dall'art. 170 disp. att. c.p.c.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.