Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6137 del 19 ottobre 1983

(2 massime)

(massima n. 1)

Per l'accertamento della data della notifica, costituente elemento essenziale dell'atto, non altrimenti sostituibile, quando, in particolare, occorra stabilire, in base ad essa, la decadenza o meno dal diritto d'impugnazione a carico del destinatario, deve farsi riferimento alla relata contenuta nella copia consegnata a quest'ultimo e non gią alla relata contenuta nell'atto restituito a colui che ha chiesto la notifica. Pertanto, la difformitą quando a detta data tra l'atto in possesso del notificante e quello consegnato al notificato si risolve a favore di quest'ultimo, gravando sul notificante, che eccepisca la decadenza, l'onere di provare, mediante querela di falso, trattandosi di contrasto fra due atti pubblici, la corrispondenza della relata stilata sull'atto in proprio possesso con quella redatta sulla copia notificata.

(massima n. 2)

Qualora, nella relazione di notificazione stilata sulla copia dell'atto consegnata al destinatario, manchi l'indicazione della data, e questa non sia altrimenti ricavabile dal contenuto dell'atto, si verifica una nullitą insanabile della notificazione medesima, se da essa decorre un termine perentorio, entro il quale il predetto destinatario deve, a pena di decadenza, esercitare determinati diritti.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.