Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4851 del 15 luglio 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

A norma dell'art. 426 c.p.c., applicabile — per il rinvio contenuto nell'art. 442 dello stesso codice — anche alle cause in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, l'erronea instaurazione della controversia nelle forme ordinarie anziché in quelle del rito del lavoro impone soltanto il passaggio dal rito ordinario al rito speciale, senza determinare la nullitą dell'atto introduttivo, che rimane efficace anche ai fini del rispetto del termine stabilito dall'art. 680 c.p.c. in tema di convalida del sequestro autorizzato anteriormente alla causa, atteso che l'adozione della forma inappropriata non dą luogo ad una questione di competenza ma solo ad una questione di rito.

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