Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3687 del 27 maggio 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

La mancanza di coincidenza temporale fra l'assegnazione della causa a sentenza e la lettura del dispositivo comporta la violazione del principio di concentrazione, che, nel nuovo rito del lavoro, garantisce l'immodificabilità della pronuncia, ancorandola al momento in cui la controversia viene discussa e deliberata, solo nel caso – la cui ricorrenza va provata dalla parte interessata – in cui sia ravvisabile una effettiva soluzione di continuità tra i momenti della discussione, decisione e lettura del dispositivo, e non anche nel caso in cui tale soluzione di continuità sia soltanto apparente (il che è da presumersi in mancanza di prova contraria), in quanto l'udienza in cui è data lettura del dispositivo, pur essendo distinta da quella di discussione, rappresenta una mera fase conclusiva di quest'ultima ed è alla stessa inscindibilmente collegata. (Nella specie, la sussistenza di tale inscindibile collegamento è stata, in particolare, desunta dal fatto che la lettura del dispositivo fu eseguita nella prima udienza successiva – di soli cinque giorni – a quella di discussione).

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